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Lo Statuto


STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE FROG EVENTS

Art. 1 Denominazione

E’ costituita un associazione denominata: “Frog Events” a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 Sede

L’associazione ha sede in Via Verdi 16/f 20070 Vizzolo Predabissi con durata illimitata nel tempo

Art. 3 Scopi

1. L’Associazione non ha scopi di lucro e si prefigge l’obbiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro i giovani e gli inoccupati.
2. Per raggiungere tale scopo l’associazione:
• Promuovere corsi di formazione e aggiornamento professionale.
• Promuovere studi e ricerche nel campo della formazione, del lavoro, delle nuove tecnologie informatiche, delle metodologie didattiche multimediali, indagini sui diversi sistemi formativi.
• Promuovere corsi di formazione a distanza (FAD).
• Organizzare seminari, convegni, conferenze sia a carattere nazionale che internazionale.
• Promuovere e curare la pubblicazione di periodici stampati o multimediali, libri, saggi, monografie, prodotti didattici multimediali.
• Promuovere viaggi culturali e favorire l’aggregazione.
• Promuovere eventi sportivi sia tradizionali che a forte impatto innovativo.
• Promuovere mostre artistiche in generale.
• Promuovere spettacoli teatrali e corsi di formazione teatrale.
• Promuovere eventi musicali
• Promuovere feste private o per enti pubblici.
• Promuovere raduni per amatori.
• Promuovere inoltre eventi che nella vita associativa siano meritevoli di attenzione tenendo conto delle finalità dell’associazione e di proposte espresse dagli associati

3. Per il raggiungimento di dette finalità L’associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.
4. L’associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura anche da enti pubblici locali o nazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività

Art. 4 Soci

1. Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche interessate, nonché enti di qualsiasi natura che svolgono attività analoghe o connesse a quella propria ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell’Associazione
2. L’ammissione dei soci ordinaria è deliberata, su domanda scritta del richiedente che abbia compiuto i 16 anni di età e controfirmata dal presidente e almeno altri due soci membri del Consiglio Direttivo, che valuteranno secondo i requisiti del richiedente l’eventuale ammissione all’Associazione all’unanimità.
3. Dopo l’ammissione dovrà essere versata una quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
4. Avverso le decisioni del consiglio direttivo ci si può appellare all’Assemblea il cui eventuale voto contrario alla decisione deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei Soci
5. Può essere espulso il socio che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione con le stesse modalità indicate per l’ammissione
6. il socio escluso o recedente non ha diritto al rimborso della quota pagata

Art. 5

1. I soci si distinguono in:
• soci fondatori;
• soci ordinari
• soci simpatizzanti
• soci onorati

2. I soci sono obbligati
• Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazione legalmente adottate degli organismi ;
• A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
• A versare la quota associativa annua

Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione

I soci fondatori e ordinari hanno diritto :
• A partecipare all’Assemblea con diritto di voto
• Ad accedere alle cariche associative

I soci hanno diritto alla informazione ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto. Tutte le prestazioni dei soci sono a titolo gratuito.

Art. 6

Sono soci fondatori coloro che risultano dall’Atto Costitutivo dell’Associazione e coloro che, trascorso un uno dall’iscrizione all’Associazione, dietro loro richiesta scritta e presentazione da parte di almeno due soci fondatori, vengono ammessi a tale categoria dal Consiglio direttivo.

Art. 7

Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi, dietro loro richiesta scritta, dal Consiglio direttivo.

Art. 8

Sono soci simpatizzanti coloro che vengono ammessi, dietro loro richiesta scritta dal Consiglio direttivo.
I soci simpatizzanti
• Sono soggetti al pagamento di una quota sociale ridotta;
• Intendono appoggiare e sponsorizzare l’Associazione;
• Dichiarano di non voler partecipare attivamente alla vita associativa.

Art. 9

Possono essere nominati soci onorati le persone, fisiche o giuridiche, che abbiano reso o che rendano particolare servizio all’Associazione delibera l’ammissione alla qualifica di socio onorario su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 10

La qualità di socio cessa esclusivamente per:
• Decesso
• Recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta indirizzata all’Associazione
• Mancato versamento della quota associativa entro il mese di aprile
• Comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione
• Persistenti violazioni degli obblighi statutari

L’esclusione di soci è deliberata dall’ Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Nei casi previsti dai punti sopra citati, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro trenta giorno dal ricevimento della contestazione.

Art. 11 Organi

Organi dell’Associazione sono:
1. L’assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente, Il Vice presidente
 
Art. 12 Assemblea dei Soci

1. L’assemblea dei soci ha competenze in tutte le materie che dallo Statuto non sono assegnate al Consiglio Direttivo. Essa si riunisce almeno una volta all’anno e può essere convocata con maggiore frequenza dal Presidente, da un terzo dei componenti del direttivo o anche da un decimo degli associati. Le convocazioni dell’assemblea dovranno essere fatte dal Presidente del Consiglio Direttivo ai singoli soci. Di norma, otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. L’avviso di convocazione dovrà portare l’ordine del giorno e la data della seconda convocazione. In prima convocazione, per la validità dell’Assemblea occorrerà la presenza di metà dei soci per deliberare; in seconda convocazione l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza. Ogni socio può delegare il suo voto ad un altro socio; ogni socio non può avere più di due deleghe; la delega concorre a formare il numero legale. Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede l’assemblea. in sua assenza o impedimento, l’assemblea nomina il suo Presidente. I processi verbali sono sottoscritti da Presidente e dal Segretario.

2. L’assemblea delibera:
• Sulle modifiche statuarie
• Approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
• Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo

Le delibere dell’Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale da Presidente e dal Segretario.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. L’associazione è retta dal Consiglio direttivo,composto da soci per almeno tre anni di associazione, in numero variabile da tre a sette eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione. Provvede inoltre all’apertura di nuove sedi operative che saranno ritenute necessarie al fine del raggiungimento degli scopi e delle finalità dell’associazione facendo ratificare dette decisioni dalla prima Assemblea utile dei soci, senza che ciò comporti modifiche statuarie. I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo, ad ogni suo rinnovo, nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice presidente ed un Segretario che decadono con la scadenza del consiglio che li ha nominati. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione.

2. Il consiglio direttivo è convocato dal suo Presidente con avviso fatto ai Consiglieri, di norma almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine è ridotto di tre giorni. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi entro il mese di novembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio preventivo, ed entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo; può riunirsi altresì per determinazione del Presidente o per domanda scritta e nominativa al Presidente, firmata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute da presidente o in sua assenza da Vice Presidente, in mancanza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo occorre la presenza di metà più uno dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

3. Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Esso delibera su tutto quanto riguarda l’Associazione, il suo patrimonio, le sue attività e la sua organizzazione; delibera ed attua ogni iniziativa che ritenga opportuna per il raggiungimento delle finalità dell’associazione;delibera sull’ammissione di nuovi sociali dell”associazione e sulle condizioni per la loro ammissione; delibera su qualsiasi altro atto ed operazione anche di straordinaria amministrazione. Può delegare i suoi poteri al Presidente o ad altri Consiglieri.

Art. 14 Il presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte terzi ed in giudizio e può riscuotere e quietanzare. Spetta al Presidente dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e curare i rapporti socio economici. In caso di urgenza, il presidente può prendere di sua iniziativa gli opportuni provvedimenti con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella successiva adunanza. E’ sostituito in caso di assenza dal Vice Presidente.

Art. 15 la Verbalizzazione

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente che lo convoca proponendo le materie da trattarsi nelle adunanze.
I verbali delle delibere del consiglio direttivo, firmate dal presidente e dal Segretario, sono trascritti su apposito libro.

Art. 16 Il segretario

In conformità alle direttive del Consiglio Direttivo, il segretario tiene la contabilità sociale, compila i bilanci preventivo e consuntivo e svolge ogni altra attività di amministrazione commessagli da Consiglio Direttivo. I pagamenti e gli incassi sono eseguiti a mezzo documenti recanti la sottoscrizione del Presidente e/o del Segretario.

Art. 17 Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo gennaio di ogni anno e finisce il trentuno dicembre.

Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione, per eventuale impossibilità di raggiunge gli scopi sociali o per impossibilità di funzionamento, sarà deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’assemblea, con le stesse modalità, procede alla nomina di uno o più liquidatori che provvedono alla liquidazione del patrimonio secondo le norme del codice civile.
I beni dell’Associazione, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti conformemente alla delibera dell’assemblea che dovrà escludere qualsiasi forma di ridistribuzione tra i soci.

Art. 19 Modifiche dello Statuto

Le modifiche statuarie possono essere proposte da Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci, se approvate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. Possono essere propose da almeno 1/3 dei soci.
Le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei soci. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta e le modifiche statuarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 20 Adeguamento alle leggi

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono richiamate le norme di legge.

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